Brevetto per modello di utilità: come funziona
Il modello di utilità è una forma nuova di un prodotto industriale.
Il modello di utilità dà al prodotto esistente una nuova e specifica efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Ciò può avvenire attraverso l’annessione di una nuova componente oppure attraverso un semplice riadattamento del prodotto stesso.
Questo tipo di modelli di utilità vengono tutelati da una particolare forma di brevetto, definito brevetto per modello di utilità.
Si tratta, in sostanza, dello strumento destinato a proteggere gli aspetti tecnici innovativi di un prodotto. Senza il brevetto del modello di utilità questi sarebbero esclusi dalla tutela brevettuale per mancanza di un sufficiente apporto inventivo.
Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.
Quali sono gli effetti prodotti?
Secondo il Codice della Proprietà Industriale, ai modelli di utilità si applicano le medesime disposizioni delle invenzioni industriali, che sono invece tutelate dai brevetti. Tuttavia, essi presentano differenze sostanziali e sono soggetti ad alcune importanti limitazioni.
I modelli d’utilità tutelano infatti creazioni industriali o intellettuali di carattere tecnico ma non possono essere invocati per talune tipologie di innovazioni.
Tra queste vengono indicate:
- Le scoperte;
- Le teorie scientifiche;
- I metodi matematici;
- Le creazioni estetiche;
- Le regole e i metodi per le attività intellettuali;
- I metodi commerciali;
- I metodi diagnostici e di trattamento del corpo umano;
- Le varietà animali e vegetali;
- I processi e i metodi generici;
- Le invenzioni biotecnologiche;
- I composti chimici.
Come ottenere un brevetto per modello utilità
Così come per il brevetto per invenzione, nel brevetto per modello di utilità si deve considerare la componente novità. Cosa significa? Significa che il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica e non deve essere stato reso accessibile al pubblico (in Italia o all’estero) prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione (scritta od orale) oppure utilizzazione.
Il trovato cui si vuole riconoscere il brevetto per modello di utilità deve provenire da un’attività inventiva. Quindi non deve risultare in alcun modo evidente il suo stato tecnico da una persona esperta in quel ramo.
Con i modelli di utilità si fa quindi riferimento a una “particolare efficacia o comodità di applicazione”. Pertanto, il carattere innovativo si deve imputare alla capacità di conferire a un prodotto industriale un’efficacia specifica e/o una facilità d’uso.
Un modello è inventivo se non è anticipato o intuibile dalla tecnica anteriore, in modo che una persona esperta del settore della tecnica non abbia la possibilità di elaborare lo stesso prodotto senza apportare un contributo inventivo.
Il modello utilità deve poi avere un’applicazione industriale, cioè deve essere fatto oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.
Altro requisito imprescindibile per poter brevettare il modello di utilità è la sua liceità: niente che contrasti l’ordine pubblico o il buon costume.
Questo breve elenco di requisiti non vengono solitamente esaminati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), ma in caso di contenzioso (come, ad esempio, una causa di nullità o di validità) ciò avviene.
Collegamento con accordi internazionali
Al modello utilità sono applicabili i principali accordi internazionali in tema di proprietà industriale. Tra questi figurano:
- Convenzione di Parigi, Convenzione sul Brevetto Europeo;
- Pct (Trattato di cooperazione in materia di brevetti);
- Trips-Omc (Organizzazione Mondiale del Commercio).
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