La proibizione delineata nell’art. 2265 del Codice Civile ha rilevanza in ambito societario e riguarda anche gli accordi tra soci indipendentemente dallo statuto della società. Questo divieto concerne le condizioni fondamentali del contratto sociale, in cui la legge richiede non solo la creazione di un patrimonio aziendale, ma anche la sua formazione da parte di tutti i soci, affinché tutti i componenti partecipino al rischio dell’impresa per garantire un esercizio prudente e corretto dei rispettivi poteri, nell’interesse generale.
Il motivo alla base del divieto di un accordo leonino è proteggere l’integrità della causa societatis. Una regolamentazione alternativa, che escluda completamente un socio dai profitti o dalle perdite, andrebbe in conflitto con l’interesse generale per una corretta gestione societaria, portando il socio a non impegnarsi per l’azienda, a ignorare la sua gestione redditizia (anche in riferimento all’esercizio dei suoi diritti amministrativi) e persino a comportarsi in modo avventato o inappropriato.
Nel caso di un’opzione put a un prezzo predefinito, è necessario definire la ragione specifica del contratto per valutare se è legittima e merita protezione: per evitare che l’accordo violi l’art. 2265 c.c. e passi positivamente la prova dell’art. 1322 c.c., l’esclusione dalle perdite non deve essere assoluta e costante, né costituire la funzione fondamentale o la causa specifica, in relazione all’intero accordo contrattuale.
Tra le società di persone (dove i soci hanno responsabilità illimitata) e le società a capitale (dove la responsabilità è limitata), il concetto di perdita cambia: nelle società di persone significa responsabilità illimitata per i debiti che la società non può saldare; nelle società a capitale, la perdita per un socio può essere intesa solo in riferimento agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter c.c., cioè perdite operative in grado di ridurre il capitale sociale di oltre un terzo o addirittura al di sotto del minimo legale. Non sono rilevanti le perdite che non influiscono sul capitale sociale e quelle che lo riducono di meno di un terzo.
Per verificare la compatibilità di un accordo con il divieto di accordo leonino, il concetto di perdita non deve essere confuso con il valore della quota (aspetto economico) o con il prezzo di vendita della quota (aspetto giuridico). Non con il valore, perché esso, anche nelle società chiuse, ha una relazione con la rappresentazione contabile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società che è mediata e non diretta (metodi di valutazione patrimoniali, reddituali e misti). Non con il prezzo, perché l’oggetto della vendita della quota è la quota stessa, per la quale il patrimonio sociale è un oggetto mediato di cui la società è titolare. Pertanto, un socio di una società a capitale è escluso dalle perdite quando, per statuto o per un accordo extra-statutario, è in grado di scaricare il relativo costo su altri soci.
La possibile nullità di una clausola che esclude continuamente e assolutamente uno dei soci dalle perdite, violando il divieto di un accordo leonino, presuppone che tale accordo sia adottato al momento della formazione del rapporto societario, in modo che al socio sia garantita l’esenzione per tutta la durata dell’investimento nella società, alterando così la ripartizione del rischio tra i soci. Per avere l’effetto di alterare la causa del contratto sociale, la clausola contrattuale che produce l’effetto vietato dall’art. 2265 c.c. deve essere inclusa nell’atto costitutivo, nello statuto o in un accordo parasociale contemporaneo all’acquisto della quota. L’accordo di vendita successiva contenuto in un contratto di vendita tra soci, al contrario, risulta in un normale movimento circolatorio della quota, esterno al contratto sociale e incapace di alterarne la causa.
Il fallimento non causa l’estinzione immediata della società, pertanto l’esistenza persistente dell’ente, sebbene ormai privo di qualsiasi potere sul suo patrimonio, rende le quote di partecipazione beni negoziabili. Quindi l’azione, oggetto del contratto di trasferimento, permane come bene esistente anche in caso di fallimento dell’ente.
Codice RG 28582 2020
Art. 1322 c.c. Art. 2265 c.c.”
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